Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 apr 2009
Nel caso in cui in un dato Stato membro si verifichino uno o più eventi di cui e all’articolo 11, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2006/21/CE, detto Stato membro comunica annualmente alla Commissione, per ogni evento, le informazioni indicate nell’allegato II. Dette informazioni si riferiscono al periodo compreso tra il 1o maggio e il 30 aprile dell’anno successivo e sono comunicate alla Commissione non oltre il 1o luglio di detto anno.
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