Art. 7
Misure correttive
In vigore dal 23 apr 2009
Misure correttive
1. Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro superano l’assegnazione annuale di emissioni specificata a norma dell’, paragrafo 2, tenendo conto delle flessibilità utilizzate a norma degli , si applicano le misure seguenti:
a)
una deduzione dall’assegnazione di emissioni dello Stato membro dell’anno successivo di una quantità pari all’ammontare delle tonnellate di biossido di carbonio equivalente di emissioni in eccesso moltiplicate per un fattore di mitigazione di 1,08;
b)
lo sviluppo di un piano d’azione correttivo conformemente al paragrafo 2 del presente articolo; e
c)
la sospensione temporanea della possibilità di trasferire parte dell’assegnazione di emissioni dello Stato membro e dei suoi diritti JI/CDM a un altro Stato membro fino a quando lo Stato membro si sia conformato all’, paragrafo 2.
2. Uno Stato membro di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione entro tre mesi una valutazione e un piano d’azione correttivo che includa:
a)
gli interventi che lo Stato membro attuerà al fine di adempiere ai suoi obblighi specifici in virtù dell’, paragrafo 2, attribuendo priorità alle politiche e alle misure nazionali e all’attuazione dell’azione della Comunità;
b)
un calendario di attuazione di tali interventi, che consenta la valutazione dei progressi annuali di attuazione.
La Commissione può presentare un parere sul piano d’azione correttivo dello Stato membro in questione.
Prima di esprimere tale parere, la Commissione può sottoporre il piano d’azione correttivo al comitato sui cambiamenti climatici di cui all’, paragrafo 1, per osservazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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