Art. 6
Comunicazione, valutazione dei progressi, modifiche e revisione
In vigore dal 23 apr 2009
Comunicazione, valutazione dei progressi, modifiche e revisione
1. Nelle relazioni presentate a norma dell’ della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri includono quanto segue:
a)
le loro emissioni annuali dei gas a effetto serra risultanti dall’attuazione dell’;
b)
l’utilizzazione, la distribuzione geografica e i tipi di crediti, nonché i criteri qualitativi ad essi applicabili, utilizzati conformemente all’;
c)
i progressi previsti nell’adempimento degli obblighi ai sensi della presente decisione, comprese informazioni sulle politiche e misure nazionali e sulle proiezioni nazionali;
d)
informazioni sulle politiche e misure nazionali supplementari previste onde limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni da essi assunti a norma della presente decisione e ai fini dell’applicazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici di cui all’.
2. Qualora uno Stato membro utilizzi crediti derivanti da tipi di progetti che non possono essere usati da operatori nel sistema comunitario, lo Stato membro in questione fornisce una motivazione dettagliata riguardo l’utilizzo di tali crediti.
3. Nella relazione presentata a norma dell’, paragrafi 1 e 2, della decisione n. 280/2004/CE la Commissione valuta se i progressi compiuti dagli Stati membri sono ad essi sufficienti per rispettare gli obblighi loro derivanti dalla presente decisione.
La valutazione tiene conto dei progressi delle politiche e delle misure comunitarie e delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, conformemente agli della decisione n. 280/2004/CE.
Ogni due anni, partendo dalle emissioni di gas a effetto serra dichiarate per il 2013, la valutazione comprende anche le previsioni concernenti i progressi della Comunità ai fini del rispetto del suo impegno di riduzione e degli Stati membri ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla presente decisione.
4. Nella relazione di cui al paragrafo 3 la Commissione valuta l’applicazione generale della presente decisione, compresi l’utilizzo e la qualità dei crediti CDM e la necessità di ulteriori politiche e misure comuni e coordinate a livello comunitario nei settori disciplinati dalla presente decisione onde assistere gli Stati membri nell’adempimento dei loro impegni derivanti dalla presente decisione, e, se del caso, presenta proposte.
5. Ai fini dell’applicazione della presente decisione, la Commissione presenta, se del caso, proposte di modifica della decisione n. 280/2004/CE e adotta modifiche della decisione 2005/166/CE della Commissione (9) in vista degli atti modificativi che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013, onde assicurare in particolare:
a)
monitoraggio, comunicazione e verifiche di emissioni dei gas a effetto serra più celeri, efficienti, trasparenti ed efficaci in termini di costi;
b)
l’elaborazione di proiezioni nazionali delle emissioni di gas a effetto serra successivamente al 2020.
Storico versioni
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