Art. 5 · Utilizzo dei crediti risultanti da attività di progetto

Art. 5

Utilizzo dei crediti risultanti da attività di progetto

In vigore dal 23 apr 2009
Utilizzo dei crediti risultanti da attività di progetto 1.   Gli Stati membri possono utilizzare i crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra elencati qui di seguito per adempiere ai loro obblighi di cui all’: a) riduzioni di emissioni certificate (Certified Emission Reductions — CER) e unità di riduzione delle emissioni (Emission Reduction Units — ERU), di cui alla direttiva 2003/87/CE, rilasciate per riduzioni di emissioni fino al 31 dicembre 2012, ammissibili per l’utilizzo nel sistema comunitario nel corso del periodo dal 2008 al 2012; b) CER e ERU rilasciate per riduzioni di emissioni realizzate a partire dal 1o gennaio 2013, da progetti registrati prima del 2013, ammissibili per l’utilizzo nel sistema comunitario nel corso del periodo dal 2008 al 2012; c) CER rilasciate per riduzioni di emissioni realizzate da progetti attuati nei paesi meno sviluppati, ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario nel corso del periodo dal 2008 al 2012, fino a quando questi paesi non avranno ratificato un accordo pertinente con la Comunità o fino al 2020, a seconda di quale sia la data precedente tra le due; d) CER temporanee (tCER) o CER a lungo termine (lCER) derivanti da progetti di afforestazione e riforestazione, purché lo Stato membro, qualora abbia usato tCER e lCER per rispettare gli impegni a norma della decisione 2002/358/CE (8) per il periodo dal 2008 al 2012, si impegni a sostituire in modo continuativo tali crediti con tCER e lCER o altre unità valide ai sensi del protocollo di Kyoto prima della data di scadenza delle tCER o delle lCER, e si impegni altresì a sostituire in modo continuativo le tCER e lCER utilizzate ai sensi della presente decisione con tCER e lCER o altre unità utilizzabili ai fini del rispetto degli impegni prima della data di scadenza delle tCER o delle lCER. Qualora la sostituzione avvenga utilizzando tCER o lCER, lo Stato membro sostituisce altresì tali tCER o lCER, in modo continuativo, prima della loro data di scadenza, fino a quando non sono sostituiti con unità aventi validità illimitata. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro politiche di acquisizione di questi crediti favoriscano l’equa distribuzione geografica dei progetti e la conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici. 2.   Oltre a quanto stabilito al paragrafo 1 e qualora i negoziati per un accordo internazionale sui cambiamenti climatici non siano conclusi entro il 31 dicembre 2009, gli Stati membri, per adempiere ai loro obblighi di cui all’, possono utilizzare crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra addizionali, risultanti da progetti o da altre attività destinate a ridurre le emissioni, ai sensi degli accordi di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 5 della direttiva 2003/87/CE. 3.   Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici di cui all’, gli Stati membri potranno, a partire dal 1o gennaio 2013, utilizzare solo i crediti derivanti da progetti in paesi terzi che avranno ratificato tale accordo. 4.   L’utilizzo annuale di crediti, conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, da parte di ciascuno Stato membro è pari ad una quantità non superiore al 3 % delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2005, più le quantità trasferite ai sensi del paragrafo 6. 5.   Gli Stati membri aventi un limite negativo o un limite positivo, al massimo del 5 %, come stabilito all’allegato II, ed elencati all’allegato III, sono autorizzati ogni anno a utilizzare, oltre ai crediti utilizzati a norma del paragrafo 4, crediti addizionali derivanti da progetti in paesi meno sviluppati e in SIDS, in misura pari all’1 % delle loro emissioni verificate nel 2005, come conseguenza della rispondenza ad una delle quattro condizioni seguenti: a) i costi diretti dell’intero pacchetto superino lo 0,70 % del PIL secondo la valutazione d’impatto della Commissione a corredo del pacchetto di misure di attuazione degli obiettivi dell’Unione europea sui cambiamenti climatici e le energie rinnovabili per il 2020; b) si verifichi un aumento pari almeno allo 0,1 % del PIL tra l’obiettivo di fatto adottato per lo Stato membro in questione e lo scenario economicamente efficace secondo la valutazione d’impatto della Commissione di cui alla lettera a); c) più del 50 % delle emissioni totali disciplinate dalla presente decisione per lo Stato membro in questione siano imputabili alle emissioni connesse ai trasporti; o d) lo Stato membro in questione per il 2020 abbia un obiettivo di energie rinnovabili superiore al 30 % secondo quanto stabilito dalla direttiva 2009/28/CE. 6.   Ogni anno, uno Stato membro può trasferire ad un altro Stato membro la parte inutilizzata della quantità annuale pari al 3 % di cui al paragrafo 4. Se l’utilizzo annuale dei crediti da parte di uno Stato membro non raggiunge la quantità di cui al paragrafo 4, lo Stato membro può trasferire agli anni successivi la parte inutilizzata di questa quantità. 7.   Gli Stati membri inoltre possono utilizzare i crediti derivanti da progetti realizzati a livello comunitario, rilasciati a norma dell’articolo 24 bis della direttiva 2003/87/CE ai fini del rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni, senza limiti quantitativi di alcun tipo.
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