Art. 4 · Efficienza energetica

Art. 4

Efficienza energetica

In vigore dal 23 apr 2009
Efficienza energetica 1.   Entro il 2012 la Commissione valuta e notifica i progressi realizzati dalla Comunità e dai suoi Stati membri nel conseguimento dell’obiettivo di ridurre il consumo energetico del 20 % entro il 2020 rispetto alle proiezioni per il 2020, come delineato nel piano di azione per l’efficienza energetica di cui alla comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006. 2.   Se del caso, in particolare al fine di assistere gli Stati membri nei loro contributi alla realizzazione degli impegni comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la Commissione propone entro il 31 dicembre 2012 misure rafforzate o nuove per accelerare i miglioramenti nel campo dell’efficienza energetica.
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