Art. 10 · Modifiche all’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e applicazione del suo articolo 24 bis

Art. 10

Modifiche all’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e applicazione del suo articolo 24 bis

In vigore dal 23 apr 2009
Modifiche all’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e applicazione del suo articolo 24 bis La quantità di emissioni massima per ogni Stato membro, ai sensi dell’ della presente decisione, è adeguata in funzione della quantità di: a) quote di emissioni di gas a effetto serra rilasciati in applicazione dell’ della direttiva 2003/87/CE che risulta da una modifica dell’ambito di applicazione della direttiva in questione per quanto riguarda le fonti contemplate, previa approvazione finale da parte della Commissione dei piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012, a norma della direttiva 2003/87/CE; b) quote o crediti rilasciati in applicazione degli articoli 24 e 24 bis della direttiva 2003/87/CE in relazione alle riduzioni delle emissioni in uno Stato membro contemplate dalla presente decisione; c) quote di emissione di gas a effetto serra derivanti da impianti esclusi dal sistema comunitario a norma dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per il periodo in cui sono esclusi. La Commissione pubblica i valori risultanti da questo adeguamento.
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