Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 apr 2009
1.   Entro un periodo di due mesi a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui all’, la Commissione indirizza allo Stato membro un parere o una raccomandazione e contemporaneamente ne informa gli altri Stati membri. 2.   Ogni Stato membro può presentare alla Commissione le proprie osservazioni sulle disposizioni suddette; contemporaneamente le comunica agli altri Stati membri. 3.   La Commissione, qualora lo ritenga opportuno o qualora uno Stato membro ne faccia richiesta, procede ad una consultazione con tutti gli Stati membri sulle disposizioni in questione. Tale consultazione può aver luogo a posteriori, entro un termine di due mesi nel caso previsto dal paragrafo 4. 4.   La Commissione può, a richiesta dello Stato membro, ridurre il termine fissato dal paragrafo 1, ovvero prorogarlo con il consenso dello stesso. Il termine deve essere ridotto a quindici giorni se lo Stato membro dichiara che le disposizioni che intende prendere sono urgenti. Qualora vi sia riduzione o proroga del termine, la Commissione ne informa gli Stati membri. 5.   Lo Stato membro applica le disposizioni di cui sopra soltanto allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 4, oppure dopo che la Commissione ha formulato il parere o la raccomandazione, salvo in caso di estrema urgenza che richieda l’intervento immediato dello Stato membro. In tale caso lo Stato membro informa subito la Commissione e la procedura di cui al presente articolo è messa in atto a posteriori, entro due mesi dalla ricezione dell’informazione.
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