Art. 6
Riservatezza
In vigore dal 21 apr 2009
Riservatezza
1. Alle riunioni e ai lavori del CdC si applicano le norme di sicurezza del Consiglio. In particolare, i rappresentanti presso il CdC devono essere in possesso dell’adeguato nulla osta di sicurezza.
2. Le deliberazioni del CdC sono soggette all’obbligo del segreto professionale, salvo che il CdC all’unanimità decida altrimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:369:oj#art-6