Art. 8

Art. 8

In vigore dal 20 apr 2009
1.   Gli Stati membri valutano se il criterio istituito nell’allegato III, terzo trattino, della direttiva 2006/21/CE è rispettato conformemente a quanto stabilito nei paragrafi 2, 3 e 4. 2.   Per i bacini di decantazione degli sterili previsti si applica la seguente metodologia: a) si procede ad un inventario delle sostanze e dei preparati utilizzati nella lavorazione e successivamente scaricati nel bacino di decantazione con i fanghi; b) per ciascuna sostanza e preparato si stimano i quantitativi annui utilizzati nel processo per ogni anno di funzionamento previsto della struttura; c) per ciascuna sostanza e preparato si determina se si tratta di una sostanza o di un preparato pericoloso ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (4) e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5); d) per ciascun anno di funzionamento previsto, si calcola l’incremento annuo di acqua stoccata (ΔQi) all’interno del bacino di decantazione degli sterili in condizioni stazionarie secondo la formula indicata nell’allegato I; e) per ciascuna sostanza o preparato pericoloso individuato ai sensi della lettera c), la concentrazione massima annua (C max) in fase acquosa è calcolata secondo la formula indicata nell’allegato II. Se, sulla base delle concentrazioni massime annue stimate (C max), si ritiene che la fase acquosa sia «pericolosa» ai sensi delle direttive 1999/45/CE o 67/548/CEE, la struttura è classificata come struttura di categoria A. 3.   Per la classificazione dei bacini di decantazione degli sterili in funzione si applica il metodo indicato al paragrafo 2 oppure l’analisi chimica diretta dell’acqua e dei solidi contenuti nella struttura. Se la fase acquosa e i suoi contenuti devono essere considerati preparati pericolosi ai sensi della direttiva 1999/45/CE o della direttiva 67/548/CEE, la struttura è classificata come struttura di categoria A. 4.   Per le strutture in cui i metalli sono estratti da cumuli di minerali tramite percolazione di soluzioni di lisciviazione, gli Stati membri fanno uno screening delle sostanze pericolose alla chiusura della struttura, basandosi su un inventario delle sostanze chimiche di lisciviazione usate e sulle concentrazioni residue di tali sostanze nelle acque di drenaggio al termine del lavaggio. Se il percolato deve essere considerato un preparato pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE o della direttiva 67/548/CEE, la struttura è classificata come struttura di categoria A.
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