Art. 4
In vigore dal 20 apr 2009
1. Gli Stati membri valutano le conseguenze di un crollo dovuto a perdita dell’integrità strutturale o a funzionamento improprio di una struttura di deposito dei rifiuti ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.
2. Le possibili perdite di vite umane o danni alla salute sono considerati trascurabili o non gravi se non ci si attende che persone diverse dai lavoratori che operano nella struttura che potrebbe essere interessata siano presenti in via permanente o per periodi prolungati nella zona potenzialmente interessata. Le lesioni che causano disabilità o stati prolungati di infermità sono considerate come pericoli gravi per la salute umana.
3. Il pericolo potenziale per l’ambiente non è considerato grave se:
a)
l’intensità della sorgente potenziale di contaminazione diminuisce notevolmente entro un breve lasso di tempo;
b)
il crollo non provoca danni ambientali permanenti o prolungati nel tempo;
c)
l’ambiente danneggiato può essere ripristinato con attività di bonifica e ripristino minime.
4. Al momento di definire le potenziali perdite di vite umane o i danni potenziali per la salute o per l’ambiente, l’individuazione specifica dell’entità degli impatti potenziali è considerata nell’ambito della catena sorgente-via di trasmissione-recettore.
Se non esiste una via di trasmissione tra la sorgente e il recettore, la struttura interessata non è classificata come struttura di categoria A sulla base del crollo dovuto a perdita dell’integrità strutturale o a funzionamento improprio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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