Art. 4

Art. 4

In vigore dal 20 apr 2009
1.   Gli Stati membri valutano le conseguenze di un crollo dovuto a perdita dell’integrità strutturale o a funzionamento improprio di una struttura di deposito dei rifiuti ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4. 2.   Le possibili perdite di vite umane o danni alla salute sono considerati trascurabili o non gravi se non ci si attende che persone diverse dai lavoratori che operano nella struttura che potrebbe essere interessata siano presenti in via permanente o per periodi prolungati nella zona potenzialmente interessata. Le lesioni che causano disabilità o stati prolungati di infermità sono considerate come pericoli gravi per la salute umana. 3.   Il pericolo potenziale per l’ambiente non è considerato grave se: a) l’intensità della sorgente potenziale di contaminazione diminuisce notevolmente entro un breve lasso di tempo; b) il crollo non provoca danni ambientali permanenti o prolungati nel tempo; c) l’ambiente danneggiato può essere ripristinato con attività di bonifica e ripristino minime. 4.   Al momento di definire le potenziali perdite di vite umane o i danni potenziali per la salute o per l’ambiente, l’individuazione specifica dell’entità degli impatti potenziali è considerata nell’ambito della catena sorgente-via di trasmissione-recettore. Se non esiste una via di trasmissione tra la sorgente e il recettore, la struttura interessata non è classificata come struttura di categoria A sulla base del crollo dovuto a perdita dell’integrità strutturale o a funzionamento improprio.
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