Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 apr 2009
1.   Ai fini della presente decisione, per «funzionamento improprio» di una struttura di deposito dei rifiuti s’intende qualsiasi operazione che possa essere all’origine di un incidente rilevante, compreso il funzionamento inadeguato delle misure di tutela ambientale e una progettazione difettosa o inadeguata. 2.   La valutazione dell’emissione di contaminanti dovuta al funzionamento improprio della struttura comprende sia gli effetti di emissioni di breve durata sia il rilascio sul lungo termine. La valutazione si riferisce al periodo in cui la struttura è operativa e al periodo di lungo termine successivo alla chiusura. La valutazione comprende l’individuazione dei potenziali pericoli che le strutture contenenti rifiuti reattivi presentano, a prescindere dal fatto che i rifiuti siano stati classificati come pericolosi o non pericolosi a norma della direttiva 91/689/CEE del Consiglio (3).
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