Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 apr 2009
1.   Ai fini della presente decisione, per «integrità strutturale» di una struttura di deposito dei rifiuti s’intende la capacità di contenere i rifiuti entro i confini della struttura secondo le modalità previste dal progetto. 2.   La perdita dell’integrità strutturale riguarda tutte le possibili modalità di crollo che interessano le strutture che compongono la struttura di deposito interessata. 3.   La valutazione delle conseguenze della perdita dell’integrità strutturale comprende l’impatto immediato di qualsiasi materiale trasportato fuori dalla struttura a seguito del crollo e gli effetti a breve e lungo termine che ne derivano.
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