Art. 1 · Istituzione dell’agenzia

Art. 1

Istituzione dell’agenzia

In vigore dal 20 apr 2009
Istituzione dell’agenzia 1.   È istituita un’agenzia esecutiva (di seguito «l’agenzia») per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, il cui statuto e le principali norme di funzionamento sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 58/2003. 2.   La denominazione dell’agenzia è «Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:336:oj#art-1