Art. 1
Istituzione dell’agenzia
In vigore dal 20 apr 2009
Istituzione dell’agenzia
1. È istituita un’agenzia esecutiva (di seguito «l’agenzia») per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, il cui statuto e le principali norme di funzionamento sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 58/2003.
2. La denominazione dell’agenzia è «Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura».
Storico versioni
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