Art. 1
In vigore dal 20 apr 2009
1. Ai fini del calcolo della garanzia finanziaria di cui all’articolo 14 della direttiva 2006/21/CE, gli Stati membri e le autorità competenti tengono conto di quanto segue:
a)
probabili ripercussioni sull’ambiente e sulla salute umana della struttura di deposito dei rifiuti;
b)
definizione del ripristino, ivi compreso l’uso successivo della struttura di deposito dei rifiuti;
c)
norme ed obiettivi ambientali applicabili, compresa la stabilità fisica della struttura di deposito dei rifiuti, norme minime di qualità per le risorse idriche e il suolo e tassi di emissione massimi degli agenti inquinanti;
d)
misure tecniche necessarie per conseguire gli obiettivi ambientali, in particolare misure volte a garantire la stabilità della struttura di deposito e a limitare i danni ambientali;
e)
misure necessarie a conseguire tali obiettivi durante e dopo la chiusura della struttura, ivi compreso il ripristino del terreno, il trattamento successivo alla chiusura e il monitoraggio se necessario, e, ove siano pertinenti, misure volte a ristabilire la biodiversità;
f)
durata prevista delle ripercussioni ambientali negative e delle misure correttive necessarie;
g)
valutazione dei costi necessari per il ripristino del terreno, la chiusura e la fase successiva ad essa, ivi compreso l’eventuale monitoraggio della chiusura o il trattamento degli agenti inquinanti.
2. La valutazione di cui alla lettera g) è eseguita da terzi indipendenti e titolari di qualifiche idonee e tiene conto di un’eventuale chiusura imprevista o precoce.
Storico versioni
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