Art. 4
Composizione
In vigore dal 20 apr 2009
Composizione
1. Il consiglio per la sicurezza è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, scelto fra esperti riconosciuti in materia di sicurezza e di protezione dei sistemi, e da un rappresentante della Commissione.
2. Rappresentanti dell’Autorità europea di sorveglianza GNSS, dell’Agenzia spaziale europea e dello SG/HR possono essere associati con status di osservatori ai lavori del consiglio per la sicurezza, secondo le modalità stabilite dal suo regolamento interno.
3. Gli accordi conclusi dalla Comunità europea possono prevedere la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi ai lavori del consiglio per la sicurezza, anche in qualità di membri effettivi del consiglio.
4. A decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione i rappresentanti della Norvegia e della Svizzera possono essere associati in via temporanea, con status di osservatori, ai lavori del consiglio per la sicurezza, secondo le modalità stabilite dal suo regolamento interno, a condizione che la Norvegia e la Svizzera abbiano ciascuna confermato in precedenza la loro intenzione di applicare, sul loro rispettivo territorio, tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire un livello di protezione adeguato delle infrastrutture, dei servizi e delle tecnologie dei programmi e sistemi GNSS, con particolare riguardo al controllo delle esportazioni. La durata della suddetta partecipazione temporanea deve essere tale da consentire la conclusione di un accordo quale previsto al paragrafo 3 e non può comunque essere superiore a tre anni.
5. La partecipazione di uno Stato terzo ai lavori del consiglio per la sicurezza può essere ridotta o sospesa qualora risulti che le iniziative assunte da tale Stato non consentano di garantire il livello di protezione prescritto ai fini della sicurezza ovvero di conformarsi alle norme di sicurezza definite per i programmi GNSS europei.
6. Il presidente del consiglio per la sicurezza può invitare altri esperti a partecipare in via occasionale ai lavori del consiglio per la sicurezza secondo le modalità stabilite dal suo regolamento interno. I motivi che giustificano la presenza di questi esperti devono essere previamente comunicati dal presidente ai membri del consiglio per la sicurezza.
7. I rappresentanti designati da uno Stato o da un’organizzazione restano in funzione fino a quando sono sostituiti o fino al termine del loro mandato. La Commissione può rifiutare il rappresentante designato da uno Stato o da un’organizzazione qualora tale designazione non risulti opportuna, soprattutto nell’ipotesi di conflitto di interessi; in tal caso, la Commissione ne informa prontamente lo Stato e l’organizzazione interessati, i quali designeranno un altro rappresentante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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