Art. 8
In vigore dal 20 apr 2009
È approvata la fornitura di informazione da parte della Commissione alle autorità competenti e al pubblico in materia di normativa comunitaria sulla salute e sul benessere degli animali; gli obiettivi e i relativi importi figurano qui di seguito:
—
1 400 000 EUR per le pubblicazioni e la divulgazione di informazioni, nonché la strategia sulla salute degli animali,
—
150 000 EUR per le pubblicazioni e la divulgazione di informazioni, nonché la strategia sul benessere degli animali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:333:oj#art-8