Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 apr 2009
È concesso un contributo finanziario della Comunità, di un importo massimo di 250 000 EUR, per l’esecuzione di uno studio sulla fattibilità di una revisione generale della normativa comunitaria sul benessere degli animali d’allevamento e l’integrazione nella legislazione di indicatori di benessere degli animali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:333:oj#art-1