Art. 1
In vigore dal 9 apr 2009
A decorrere dal 1o luglio 2007:
1)
l’importo menzionato nella prima frase dell’articolo 4 dell’allegato alla decisione del consiglio di amministrazione dell’Europol del 16 novembre 1999 è sostituito dall’importo 115,61 EUR;
2)
gli importi in euro della tabella che figura all’articolo 4 dell’allegato alla decisione del consiglio di amministrazione dell’Europol del 16 novembre 1999 sono sostituiti come segue:
8 % per la frazione compresa tra 115,61 EUR e 2 036,45 EUR
10 % per la frazione compresa tra 2 036,46 EUR e 2 804,90 EUR
12,5 % per la frazione compresa tra 2 804,91 EUR e 3 214,56 EUR
15 % per la frazione compresa tra 3 214,57 EUR e 3 650,62 EUR
17,5 % per la frazione compresa tra 3 650,63 EUR e 4 060,32 EUR
20 % per la frazione compresa tra 4 060,33 EUR e 4 457,42 EUR
22,5 % per la frazione compresa tra 4 457,43 EUR e 4 867,09 EUR
25 % per la frazione compresa tra 4 867,10 EUR e 5 264,21 EUR
27,5 % per la frazione compresa tra 5 264,22 EUR e 5 673,87 EUR
30 % per la frazione compresa tra 5 673,88 EUR e 6 070,99 EUR
32,5 % per la frazione compresa tra 6 071,00 EUR e 6 480,66 EUR
35 % per la frazione compresa tra 6 480,67 EUR e 6 878,40 EUR
40 % per la frazione compresa tra 6 878,41 EUR e 7 288,09 EUR
45 % per la frazione superiore a 7 288,10 EUR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:346:oj#art-1