Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 apr 2009
A decorrere dal 1o luglio 2007: 1) l’importo menzionato nella prima frase dell’articolo 4 dell’allegato alla decisione del consiglio di amministrazione dell’Europol del 16 novembre 1999 è sostituito dall’importo 115,61 EUR; 2) gli importi in euro della tabella che figura all’articolo 4 dell’allegato alla decisione del consiglio di amministrazione dell’Europol del 16 novembre 1999 sono sostituiti come segue: 8 % per la frazione compresa tra 115,61 EUR e 2 036,45 EUR 10 % per la frazione compresa tra 2 036,46 EUR e 2 804,90 EUR 12,5 % per la frazione compresa tra 2 804,91 EUR e 3 214,56 EUR 15 % per la frazione compresa tra 3 214,57 EUR e 3 650,62 EUR 17,5 % per la frazione compresa tra 3 650,63 EUR e 4 060,32 EUR 20 % per la frazione compresa tra 4 060,33 EUR e 4 457,42 EUR 22,5 % per la frazione compresa tra 4 457,43 EUR e 4 867,09 EUR 25 % per la frazione compresa tra 4 867,10 EUR e 5 264,21 EUR 27,5 % per la frazione compresa tra 5 264,22 EUR e 5 673,87 EUR 30 % per la frazione compresa tra 5 673,88 EUR e 6 070,99 EUR 32,5 % per la frazione compresa tra 6 071,00 EUR e 6 480,66 EUR 35 % per la frazione compresa tra 6 480,67 EUR e 6 878,40 EUR 40 % per la frazione compresa tra 6 878,41 EUR e 7 288,09 EUR 45 % per la frazione superiore a 7 288,10 EUR.
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