Art. 9 · Ufficiali di collegamento

Art. 9

Ufficiali di collegamento

In vigore dal 6 apr 2009
Ufficiali di collegamento 1.   Ogni unità nazionale distacca presso Europol almeno un ufficiale di collegamento. Ferme restando disposizioni specifiche della presente decisione, gli ufficiali di collegamento sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. 2.   Gli ufficiali di collegamento costituiscono gli uffici nazionali di collegamento presso Europol e sono incaricati dalle rispettive unità nazionali di difendere gli interessi di queste ultime nell’ambito di Europol conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine e nel rispetto delle disposizioni applicabili al funzionamento di Europol. 3.   Fatto salvo l’, paragrafi 4 e 5, gli ufficiali di collegamento: a) comunicano a Europol le informazioni provenienti dalle rispettive unità nazionali; b) trasmettono alle rispettive unità nazionali le informazioni provenienti da Europol; c) cooperano con il personale Europol fornendo informazioni e consulenza; e d) collaborano allo scambio di informazioni provenienti dalle rispettive unità nazionali con gli ufficiali di collegamento di altri Stati membri sotto la loro responsabilità, conformemente alla legislazione nazionale. Tali scambi bilaterali possono riguardare anche reati che esulano dalla competenza di Europol, per quanto consentito dalla legislazione nazionale. 4.   All’attività degli ufficiali di collegamento si applica per analogia l’. 5.   I diritti e gli obblighi degli ufficiali di collegamento nei confronti di Europol sono decisi dal consiglio d’amministrazione. 6.   Gli ufficiali di collegamento godono dei privilegi e delle immunità necessari per lo svolgimento dei loro compiti conformemente all’, paragrafo 2. 7.   Europol provvede affinché gli ufficiali di collegamento siano pienamente informati e associati a tutte le sue attività, per quanto compatibile con la loro posizione. 8.   Europol mette gratuitamente a disposizione degli Stati membri, nel suo edificio, i locali necessari e il supporto adeguato per l’espletamento delle attività degli ufficiali di collegamento. Tutte le altre spese connesse al distacco di ufficiali di collegamento sono a carico dello Stato membro di origine, incluse quelle per l’attrezzatura di tali ufficiali, salvo i casi particolari in cui il consiglio di amministrazione raccomandi una deroga nell’ambito della stesura del bilancio di Europol.
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