Art. 60 · Azioni e decisioni finanziarie da adottare prima della data di applicazione della presente decisione

Art. 60

Azioni e decisioni finanziarie da adottare prima della data di applicazione della presente decisione

In vigore dal 6 apr 2009
Azioni e decisioni finanziarie da adottare prima della data di applicazione della presente decisione 1.   Il consiglio di amministrazione, nella composizione di cui all’, paragrafo 1, adotta tutte le azioni e le decisioni finanziarie necessarie per l’applicazione del nuovo quadro finanziario. 2.   Le azioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 e comprendono, fra l’altro: a) la preparazione e l’adozione di tutte le azioni e le decisioni di cui all’ in relazione al primo esercizio finanziario dopo la data di applicazione della presente decisione; b) la nomina del contabile di cui all’, paragrafo 9, lettera e), entro il 15 novembre dell’anno precedente il primo esercizio finanziario dopo la data di applicazione della presente decisione; c) la creazione della funzione di revisione contabile interna di cui all’, paragrafo 9, lettera f). 3.   Le operazioni imputate al primo esercizio finanziario dopo la data di applicazione della presente decisione sono autorizzate dal direttore nominato ai sensi dell’ della convenzione Europol a decorrere dal 15 novembre dell’anno precedente il primo esercizio finanziario dopo la data di applicazione della presente decisione. Successivamente a tale data, il direttore può anche delegare la funzione di ordinatore, se necessario. Nello svolgimento del ruolo di ordinatore occorre rispettare le disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. 4.   La verifica ex ante delle operazioni imputate al primo esercizio finanziario dopo la data di applicazione della presente decisione è effettuata dal controllore finanziario istituito ai sensi dell’, paragrafo 3, della convenzione Europol nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 31 dicembre dell’anno precedente il primo esercizio finanziario dopo la data di applicazione della presente decisione. Il controllore finanziario svolge tale funzione a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. 5.   I costi transitori sostenuti da Europol per preparare il nuovo quadro finanziario a decorrere dall’anno precedente il primo esercizio finanziario dopo la data di applicazione della presente decisione sono proporzionalmente a carico del bilancio generale dell’Unione europea, eventualmente sotto forma di una sovvenzione comunitaria.
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