Art. 6 · Partecipazione alle squadre investigative comuni

Art. 6

Partecipazione alle squadre investigative comuni

In vigore dal 6 apr 2009
Partecipazione alle squadre investigative comuni 1.   Il personale Europol può partecipare, con funzioni di supporto, alle squadre investigative comuni, comprese quelle istituite a norma dell’ della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (7) dell’ della convenzione, del 29 maggio 2000, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (8), o dell’ della convenzione, del 18 dicembre 1997, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (9), nella misura in cui tali squadre indagano su reati che rientrano nella competenza di Europol in virtù dell’ della presente decisione. Entro i limiti previsti dalla legislazione degli Stati membri in cui opera una squadra investigativa comune e conformemente all’accordo di cui al paragrafo 2, il personale Europol può prestare assistenza in tutte le attività e scambiare informazioni con tutti i membri della squadra investigativa comune, conformemente al paragrafo 4. Esso non prende tuttavia parte all’attuazione di qualsivoglia misura coercitiva. 2.   Le modalità amministrative della partecipazione del personale Europol ad una squadra investigativa comune sono stabilite in un accordo tra il direttore e le autorità competenti degli Stati membri che partecipano alla squadra in questione, con il coinvolgimento delle unità nazionali. Il consiglio di amministrazione definisce le norme che disciplinano tali accordi. 3.   Le norme di cui al paragrafo 2 precisano le condizioni in cui il personale Europol è messo a disposizione della squadra investigativa comune. 4.   Conformemente all’accordo di cui al paragrafo 2, il personale Europol può entrare in collegamento diretto con i membri di una squadra investigativa comune e fornire ai membri e ai membri distaccati della squadra, a norma della presente decisione, informazioni tratte da uno degli elementi di cui constano i sistemi di trattamento delle informazioni di cui all’. In caso di collegamento diretto, Europol ne informa contemporaneamente le unità nazionali degli Stati membri che costituiscono la squadra e quelle degli Stati membri che hanno fornito le informazioni di tale collegamento. 5.   Le informazioni ottenute da un membro del personale Europol mentre partecipa ad una squadra investigativa comune possono, con il consenso e sotto la responsabilità dello Stato membro che le ha fornite, essere inserite in uno degli elementi di cui consta il sistema informatizzato di cui all’ alle condizioni previste dalla presente decisione. 6.   Durante le operazioni di una squadra investigativa comune il personale Europol è soggetto, per quanto riguarda i reati subiti o commessi, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si svolge l’operazione applicabile alle persone con funzioni comparabili.
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