Art. 55
Successione giuridica generale
In vigore dal 6 apr 2009
Successione giuridica generale
1. La presente decisione non pregiudica l’efficacia giuridica degli accordi conclusi da Europol istituito ai sensi della convenzione Europol prima della data di applicazione della presente decisione.
2. Il paragrafo 1 si applica, in particolare, all’accordo sulla sede concluso in base all’ della convenzione Europol, agli accordi tra il Regno dei Paesi Bassi e gli altri Stati membri conclusi in base all’, paragrafo 2 della convenzione Europol, e a tutti gli accordi internazionali, incluse le loro disposizioni sullo scambio di informazioni, e a tutti i contratti conclusi, le passività a carico e le proprietà acquisite da Europol istituito ai sensi della convenzione Europol.
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