Art. 5 · Compiti

Art. 5

Compiti

In vigore dal 6 apr 2009
Compiti 1.   I compiti principali di Europol sono: a) raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare informazioni e intelligence; b) comunicare senza indugio alle autorità competenti degli Stati membri, attraverso l’unità nazionale di cui all’, le informazioni che le riguardano e ogni collegamento constatato tra i reati; c) facilitare le indagini negli Stati membri, in particolare trasmettendo alle unità nazionali tutte le informazioni pertinenti; d) chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati di avviare, svolgere o coordinare indagini e di proporre l’istituzione di squadre investigative comuni in casi specifici; e) fornire intelligence e supporto analitico agli Stati membri in relazione ad eventi internazionali di primo piano; f) preparare valutazioni delle minacce, analisi strategiche e rapporti di situazione in relazione all’obiettivo, incluse valutazioni della minaccia costituita dalla criminalità organizzata. 2.   Rientra nei compiti di cui al paragrafo 1 assistere gli Stati membri nei loro compiti di raccolta delle informazioni da Internet e relativa analisi, per aiutare a identificare le attività criminali agevolate da o commesse attraverso Internet. 3.   Europol ha altresì i seguenti compiti addizionali: a) approfondire le conoscenze specialistiche usate nelle indagini dalle autorità competenti degli Stati membri e offrire consulenza per le indagini; b) fornire intelligence strategica per facilitare e promuovere un impiego efficace e razionale delle risorse disponibili, a livello nazionale e dell’Unione, per le attività operative, e prestare il sostegno a tali attività; 4.   Inoltre, nell’ambito dell’obiettivo di cui all’, Europol può, in funzione del personale e delle risorse finanziarie di cui dispone, ed entro i limiti fissati dal consiglio di amministrazione, assistere gli Stati membri, mediante supporto, consulenza e attività di ricerca, nei seguenti settori: a) la formazione dei membri delle autorità competenti, se del caso in cooperazione con l’Accademia europea di polizia; b) la logistica e le attrezzature di tali autorità, agevolando la fornitura di supporto tecnico tra gli Stati membri; c) metodi di prevenzione della criminalità; d) metodi e analisi di polizia tecnica e scientifica e procedure investigative. 5.   Europol agisce inoltre quale ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell’euro conformemente alla decisione 2005/511/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alla protezione dell’euro contro la falsificazione attraverso la designazione dell’Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell’euro (6). Europol può altresì promuovere il coordinamento di misure applicate dalle autorità competenti degli Stati membri per lottare contro la falsificazione dell’euro o nel quadro di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con organi europei e di paesi terzi. Su richiesta, Europol può fornire sostegno finanziario a indagini volte a contrastare la falsificazione dell’euro.
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