Art. 21 · Accesso a dati provenienti da altri sistemi di informazione

Art. 21

Accesso a dati provenienti da altri sistemi di informazione

In vigore dal 6 apr 2009
Accesso a dati provenienti da altri sistemi di informazione Nella misura in cui strumenti giuridici dell’Unione o strumenti giuridici internazionali o nazionali consentono a Europol l’accesso informatizzato a dati contenuti in altri sistemi di informazione nazionali o internazionali, Europol può estrarre dati personali in tal modo quando sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti. Se le norme in materia di accesso e uso dei dati previste dalle disposizioni applicabili dei suddetti strumenti giuridici sono più severe di quelle contenute nella presente decisione, l’accesso e l’uso di tali dati da parte di Europol è disciplinato da queste disposizioni.
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