Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 apr 2009
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare, a nome della Comunità, gli strumenti di cui all'articolo 47, paragrafo 4, della convenzione di Città del Capo e all'articolo XXVI, paragrafo 4, del protocollo aeronautico.
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