Art. 1
In vigore dal 2 apr 2009
Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti topramezone, fluoruro di solforile e virus del mosaico giallo dello zucchino a virulenza debole per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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