Art. 1
In vigore dal 2 apr 2009
I seguenti Stati membri sono esonerati dall’obbligo di elaborare un piano di gestione per l’anguilla a norma del regolamento (CE) n. 1100/2007:
a)
Cipro;
b)
Malta;
c)
Austria;
d)
Romania;
e)
Slovacchia.
Storico versioni
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