Art. 5 · Funzionamento

Art. 5

Funzionamento

In vigore dal 25 mar 2009
Funzionamento 1.   Il gruppo è presieduto dalla Commissione. 2.   D’intesa con la Commissione possono essere istituiti sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell’ambito del mandato definito dal gruppo. Tali sottogruppi sono sciolti non appena hanno espletato il loro mandato. 3.   Il rappresentante della Commissione può chiedere a osservatori o esperti, in particolare se possiedono una competenza specifica su una questione all’ordine del giorno, di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo quando ciò sia utile e/o necessario. 4.   Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non sono divulgate se le Commissione ritiene che riguardino questioni riservate. 5.   Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da questa stabiliti. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi. 6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione. 7.   La Commissione può pubblicare, nella lingua originale, le sintesi, le conclusioni o le conclusioni parziali e i documenti di lavoro del gruppo.
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