Art. 4 · Composizione — Nomina

Art. 4

Composizione — Nomina

In vigore dal 25 mar 2009
Composizione — Nomina 1.   Il gruppo è composto da un numero di membri non superiore a 20. 2.   Il direttore generale della DG Società dell’informazione e media nomina i membri del gruppo scegliendo tra specialisti con competenze nei settori indicati agli . 3.   I membri sono nominati a titolo personale, in qualità di esperti di alto livello in materia di biblioteche digitali, e devono fornire consulenze alla Commissione in piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna. 4.   I membri sono nominati in modo da garantire, per quanto possibile, un corretto equilibrio a livello di competenze, origine geografica e genere. 5.   Il gruppo è composto da esperti provenienti dai seguenti settori: — istituti per la conservazione della memoria (biblioteche, archivi, musei), — autori, editori e fornitori di contenuti, — industria delle ICT (ad esempio, motori di ricerca, fornitori di tecnologia), — organismi scientifici e di ricerca, istituti accademici. 6.   I membri non possono designare un supplente in loro rappresentanza. 7.   Ai membri è conferito un mandato che scade il 31 dicembre 2009. 8.   I membri che non siano più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o all’articolo 287 del trattato, possono essere sostituiti per il restante periodo del mandato. 9.   I membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire al servizio dell’interesse pubblico e indicano altresì l’assenza o l’esistenza di un qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza. 10.   I nominativi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001. Detti nominativi sono pubblicati sul sito Internet i2010 Biblioteche digitali.
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