Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 mar 2009
1.   Gli aiuti concessi dalla Spagna mediante le misure 1 e 2, descritte ai punti 11-15, relative a un programma di promozione della ricerca tecnica ed a un programma di rilancio delle attività industriali nel settore tessile e dell’abbigliamento sono coperte dall’approvazione dei regimi N 415/2004 e N 101/2005 e dai regimi XS 50/2005 e XS 70/2007, e non costituiscono quindi aiuti di Stato. 2.   Le misure 3, 4 e 5, descritte ai punti 16-20, relative a crediti preferenziali concessi dall’ENISA per l’ammodernamento di PMI, a crediti a interesse preferenziale concessi dall’ICO e alla promozione delle esportazioni effettuata dall’ICEX, sono inferiori al massimale stabilito nel regolamento de minimis e non costituiscono quindi aiuti di Stato. 3.   Gli aiuti concessi dalla Spagna mediante le misure 6 e 7, descritte ai punti 21-25, con le quali si offre formazione permanente ai lavoratori e si preserva l’occupazione dei lavoratori anziani nel settore tessile e dell’abbigliamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.
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