Art. 5

Art. 5

In vigore dal 24 mar 2009
1.   Gli Stati membri prevedono un sistema di inventario e registrazione e un metodo di controllo basato su elementi normativi e finanziari che consentano di documentare la conformità alle condizioni stabilite nella presente decisione. Il sistema si applica a tutte le casse e a tutti i pallet in plastica contenenti una quantità eccessiva di metalli pesanti, di cui all’, che sono immessi in circolazione o ritirati. 2.   Salvo altrimenti disposto mediante accordo volontario, gli Stati membri provvedono affinché il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato rediga, con scadenza annuale, una dichiarazione scritta di conformità e un rapporto che attesti le modalità di adempimento delle condizioni previste dalla presente decisione. Il rapporto contiene le eventuali modifiche apportate al sistema e l’elenco dei rappresentanti autorizzati. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato tenga a disposizione delle autorità competenti la documentazione tecnica pertinente per un periodo minimo di quattro anni, a fini ispettivi. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo rappresentante autorizzato siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica pertinente incombe alla persona che immette il prodotto nel mercato comunitario.
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