Art. 4
In vigore dal 24 mar 2009
1. Le casse e i pallet in plastica contenenti una quantità eccessiva di metalli pesanti, di cui all’, sono identificati in modo permanente e visibile.
2. Gli Stati membri garantiscono che durante il ciclo di vita delle casse e dei pallet in plastica interessati almeno il 90 % delle casse e dei pallet in plastica consegnati contenenti una quantità eccessiva di metalli pesanti, di cui all’, sono restituiti al fabbricante, al centro di imballaggio o di riempimento o a un rappresentante autorizzato.
3. Fatte salve le misure adottate in conformità dell’, tutte le casse e tutti i pallet in plastica restituiti a norma del presente articolo che non sono più utilizzabili o che sono destinati a essere riutilizzati vengono smaltiti attraverso una procedura specificamente autorizzata dalle autorità nazionali competenti, oppure riciclati con un processo di riciclaggio controllato in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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