Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 mar 2009
1.   Le casse e i pallet in plastica contenenti una quantità eccessiva di metalli pesanti, di cui all’, sono fabbricati o riparati con un processo di riciclaggio controllato a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2.   Il materiale utilizzato per il riciclaggio proviene unicamente da altre casse o pallet in plastica. L’introduzione di altro materiale si limita alla quantità minima tecnicamente necessaria e comunque non supera il 20 % in peso. 3.   È vietata l’introduzione deliberata di metalli pesanti nel processo di riciclaggio, azione che va distinta dalla presenza incidentale dei suddetti elementi. L’impiego di materiale riciclato, che può in certe parti contenere metalli pesanti, quale materia prima per la riparazione di materiali di imballaggio, non è considerato introduzione deliberata di metalli pesanti. 4.   La somma dei livelli di concentrazione dei metalli pesanti nelle casse e nei pallet in plastica può superare il limite applicabile stabilito all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE unicamente a seguito dell’impiego di materiali contenenti metalli pesanti nel processo di riciclaggio.
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