Art. 1
In vigore dal 24 mar 2009
Ai fini della presente decisione si intende per:
1)
«metalli pesanti», il piombo, il cadmio, il mercurio e il cromo esavalente;
2)
«introduzione deliberata di metalli pesanti», l’atto di utilizzare deliberatamente una sostanza contenente metalli pesanti nella formulazione di un imballaggio o di un componente di imballaggio, qualora sia desiderabile riscontrarne costantemente la presenza nell’imballaggio finale o in un suo componente, al fine di garantire una caratteristica, una presentazione o una qualità specifiche;
3)
«presenza incidentale di metalli pesanti», la presenza imprevista di metalli pesanti in un imballaggio o in un componente di imballaggio.
Storico versioni
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