Art. 3
In vigore dal 24 mar 2009
1. Il recupero degli aiuti di cui all’ sarà immediato ed effettivo.
2. La Grecia provvederà perché la presente decisione sia attuata entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:273:oj#art-3