Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 mar 2009
Le spese riportate nell’allegato della presente decisione, sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione Garanzia, o del FEAGA, sono escluse dal finanziamento comunitario in quanto non conformi alle norme comunitarie.
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