Art. 1
In vigore dal 18 mar 2009
La decisione 2008/185/CE è modificata come segue:
1)
all’ la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:
«I suini destinati all’allevamento o alla produzione, spediti verso Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky ed elencati nell’allegato I, devono provenire da Stati membri o loro regioni elencati da tale allegato o rispettare le seguenti condizioni supplementari:»;
2)
all’ la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:
«I suini destinati alla macellazione, spediti verso Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky ed elencati nell’allegato I, devono provenire da Stati membri o loro regioni elencati da tale allegato o rispettare le seguenti condizioni supplementari:».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2009:248:oj#art-1