Art. 4 · Monitoraggio

Art. 4

Monitoraggio

In vigore dal 16 mar 2009
Monitoraggio 1.   Durante l’intero periodo di validità dell’autorizzazione, il titolare della stessa garantisce l’attuazione e l’applicazione del piano di monitoraggio contenuto nella notifica e consistente in un piano di sorveglianza di carattere generale volto ad accertare eventuali effetti negativi sulla salute umana o animale o sull’ambiente derivanti dalla manipolazione o dall’uso del prodotto di cui all’, paragrafo 1. 2.   Il titolare dell’autorizzazione comunica direttamente agli operatori e agli utilizzatori le caratteristiche generali e di sicurezza del prodotto e le condizioni che si applicano al monitoraggio dello stesso, comprese le opportune misure di gestione da adottare in caso di coltivazione accidentale. 3.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri relazioni annuali sui risultati di tutte le attività di monitoraggio. La prima relazione annuale è presentata un anno dopo il rilascio dell’autorizzazione definitiva. 4.   Fermo restando l’articolo 20 della direttiva 2001/18/CE, il piano di monitoraggio notificato è aggiornato dal titolare dell’autorizzazione, ove necessario e previo accordo della Commissione e dell’autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto la notifica originaria, e/o dall’autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto la notifica originaria, previo accordo della Commissione, sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio. Le proposte di aggiornamento del piano di monitoraggio sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri. 5.   Il titolare dell’autorizzazione è in grado di dimostrare alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri quanto segue: a) le reti di monitoraggio esistenti (ivi comprese le reti nazionali di osservazione botanica e i servizi di protezione fitosanitaria), in particolare quelle indicate nel piano di monitoraggio contenuto nella notifica, raccolgono informazioni per il monitoraggio dei prodotti; b) le reti di monitoraggio esistenti di cui alla lettera a) hanno accettato di mettere a disposizione del titolare dell’autorizzazione le informazioni in questione prima della data di presentazione delle relazioni sul monitoraggio alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri a norma del paragrafo 3.
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