Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 10 mar 2009
Autorizzazione
1. L’obiettivo della presente decisione è rilasciare un’autorizzazione che copra, per i prodotti di cui al paragrafo 2, la presenza di colza ACS-BNØØ8-2 che deriva direttamente o indirettamente dalla commercializzazione, fino al 2005, di colza ACS-BNØØ8-2 nei paesi terzi.
2. Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite dalla presente decisione:
a)
alimenti e ingredienti alimentari contenenti colza ACS-BNØØ8-2 o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ8-2;
b)
mangimi contenenti colza ACS-BNØØ8-2 o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ8-2;
c)
prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti colza ACS-BNØØ8-2 o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ8-2 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di colza ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2009:184:oj#art-2