Art. 3
In vigore dal 26 feb 2009
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione di cui all’articolo 135 dell’accordo a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione deposita detto strumento di approvazione a nome della Comunità europea dell’energia atomica.
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