Art. 2
In vigore dal 26 feb 2009
Il presidente del Consiglio provvede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a depositare gli strumenti di approvazione di cui all’articolo 11 del protocollo. Contemporaneamente, il presidente della Commissione provvede a depositare i medesimi strumenti a nome della Comunità europea dell’energia atomica.
Storico versioni
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