Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 feb 2009
L’ della decisione 2008/883/CE è sostituito dal testo seguente: « Le partite di carni bovine fresche disossate e frollate provenienti dal territorio brasiliano avente il codice BR-1, come indicato nell’allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio, modificata dalla decisione 2008/642/CE della Commissione (*1), di animali macellati entro il 1o dicembre 2008 possono continuare a essere importate nella Comunità sino al 30 giugno 2009. (*1)   GU L 207 del 5.8.2008, pag. 36.» "
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