Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 feb 2009
Il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 1991 (GU L 136 del 30.5.1991, pag. 1, con rettifica nella GU L 317 del 19.11.1991, pag. 34), modificato il 15 settembre 1994 (GU L 249 del 24.9.1994, pag. 17), il 17 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 64), il 6 luglio 1995 (GU L 172 del 22.7.1995, pag. 3), il 12 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 6, con rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 17 maggio 1999 (GU L 135 del 29.5.1999, pag. 92), il 6 dicembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 4), il 21 maggio 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 22), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 3), il 21 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 108), il 12 ottobre 2005 (GU L 298 del 15.11.2005, pag. 1), il 18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 45) e il 12 giugno 2008 (GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 12) è modificato come segue: prima dell'articolo 137 è inserito nel «TITOLO QUINTO: DELLE IMPUGNAZIONI CONTRO LE DECISIONI DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE», un articolo 136 bis, così formulato: «Articolo 136 bis Nel giudizio d'impugnazione promosso contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica contemplato negli articoli 9 e 10 dell'allegato allo Statuto, la lingua del procedimento è quella della decisione del Tribunale della funzione pubblica oggetto di impugnazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, paragrafo 2, lettere b) e c), e paragrafo 3, quarto comma, del presente regolamento».
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