Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 feb 2009
1.   La Commissione fornirà alle autorità marocchine vaccini conto la peste dei piccoli ruminanti da impiegare durante la campagna di vaccinazione contro tale malattia in Marocco. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 verranno attuate dalla Commissione in cooperazione con le autorità del Marocco. I vaccini forniti alle autorità marocchine verranno impiegati per la strategia di vaccinazione contro la peste dei piccoli ruminanti, la cui attuazione è prevista durante il 2009 in Marocco.
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