Art. 4

Art. 4

In vigore dal 11 feb 2009
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrà fornire alla Commissione le seguenti informazioni: a) importo complessivo da recuperare dalla beneficiaria; b) descrizione dettagliata dei provvedimenti già adottati e previsti per ottemperare alla presente decisione; e c) prove documentarie che dimostrino che si è ingiunto alla beneficiaria di restituire l’aiuto. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrà tenere la Commissione informata in merito allo stato di avanzamento dei provvedimenti nazionali intrapresi per attuare la presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’. Su semplice richiesta della Commissione, il Regno Unito dovrà fornire immediatamente informazioni sui provvedimenti già intrapresi e previsti per ottemperare alla presente decisione. Esso dovrà inoltre fornire informazioni dettagliate sugli importi già recuperati dalla beneficiaria a titolo di aiuto e interessi di mora.
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