Art. 1 · Contributo finanziario della Comunità alla Germania

Art. 1

Contributo finanziario della Comunità alla Germania

In vigore dal 10 feb 2009
Contributo finanziario della Comunità alla Germania La Germania può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità volto a finanziare i costi sostenuti nel 2008 da tale Stato membro per l’adozione di misure al fine di combattere la malattia di Newcastle conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.
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