Art. 1
In vigore dal 28 gen 2009
Con la presente decisione sono liquidati i conti dell’organismo pagatore austriaco «AMA», degli organismi pagatori belgi «ALV» e «Région wallonne» e degli organismi pagatori tedeschi «Baden-Württemberg» e «Bayern», relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2007.
Gli importi che a norma della presente decisione devono essere recuperati da, o versati a, ciascuno Stato membro nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati in allegato.
Storico versioni
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