Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 gen 2009
La creazione e la gestione, fra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2008, da parte del Lussemburgo, di un fondo di compensazione nell’ambito dell’organizzazione del mercato dell’elettricità, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato a favore, da un lato, dei produttori di elettricità verde in Lussemburgo e, dall’altro, delle imprese che sono grandi consumatori di elettricità. Tale aiuto è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.
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