Art. 4

Art. 4

In vigore dal 28 gen 2009
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Francia presenta alla Commissione le informazioni seguenti: a) l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro del regime di cui all’ e l’importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di essi; b) l’importo complessivo (capitale più interessi) da recuperare presso i beneficiari; c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione; d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare gli aiuti. 2.   La Francia informa la Commissione dei progressi compiuti in seguito alle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione, fino al completo recupero degli aiuti di cui all’. 3.   Al termine del periodo di due mesi indicato al paragrafo 1, la Francia presenta, su semplice richiesta della Commissione, una relazione sulle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione. Tale relazione fornisce inoltre informazioni dettagliate sull’importo degli aiuti e gli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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