Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 gen 2009
1.   La Francia adotta le misure necessarie per recuperare gli aiuti incompatibili di cui all’, presso i loro beneficiari. 2.   Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero. 3.   I tassi di interesse sono calcolati su una base composta in conformità alle disposizioni previste al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione. 4.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
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